MONTASCALE PER DISABILI – A CHI SPETTANO LE SPESE?

La legge n. 13 del 1989 ha stabilito che : “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (art. 2, secondo comma, l. n. 13/89).

Ciò implica che il montascale può essere installato a seguito di votazione da parte dell’Assemblea o dal condomino in seguito all’inerzia dell’assemblea sollecitata sul punto.

Se l’installazione è avvenuta ad opera del singolo l’onere economico è da ritenersi a suo esclusivo carico.

Anche nel caso in cui il condomino abbia provveduto all’installazione del montascale per disabili ai sensi dell’art. 1102 c.c., ovverosia di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all’assemblea l’intera spesa sarà da attribuire in via del tutto esclusiva allo stesso condomino.

In entrambi i casi sopracitati inoltre l’installazione dev’essere fatta in modo tale da non pregiudicare l’altrui diritto di uso, da non alterare il decoro estetico e non ledendo la destinazione d’uso delle cose comuni.

Nel caso in cui sia invece l’Assemblea a deliberare a favore dell’installazione del montascale, secondo il primo comma dell’art. 2 legge n. 13/89: “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

La deliberazione sull’installazione può essere considerata un’innovazione gravosa, dato che i condòmini contrari possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi (cfr. art. 2, terzo comma, legge n. 13 del 1989).

Trattandosi di opere innovative le spese devono essere ripartite tra tutti i condòmini consenzienti alle opere sulla base dei millesimi di proprietà.

Altresì le spese di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condòmini che hanno partecipato all’installazione ai sensi dell’art. 1124 c.c.

 

Peterà Matteo

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