Il Codice Civile all’Art. 1120 (Innovazioni) comma 2 identificava il “contenimento del consumo energetico degli edifici” come innovazione speciale, quindi la delibera dell’Assemblea, per essere valida, doveva essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti, sempre che essi possedessero almeno il 50% del valore dell’edificio.
Con l’Art. 1 comma 9, lett. b), D.L. 145/13 è stata soppressa la voce del contenimento del consumo energetico facendolo così declassare nelle innovazioni di carattere ordinario; ciò implicherebbe la maggioranza dei due terzi del valore dello stabile.
Altresì il Legislatore ha posto come riferimento per la convalida dell’Assemblea la Legge N. 10 del 1991 che ha come oggetto proprio il risparmio energetico e che prevede che venga seguito l’Art. 1136 c.c.
Il sopracitato Art. prevede che, in seconda convocazione, la delibera dell’Assemblea sia valida se votata dalla maggioranza dei presenti e che essi posseggano almeno il 50% del valore dell’immobile.
Per riassumere brevemente si può dire che la maggioranza rimane invariata (maggioranza dell’Assemblea e che essi posseggano almeno metà del valore dello stabile).
Invece è variata la norma a cui si fa riferimento, prima l’Art 1120 c.c. comma 2, adesso invece è la Legge 10 del 1991 che si collega all’Art. 1136 comma 3.
Peterà Matteo