L’articolo 1124 del Codice Civile relativo alla manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, dispone che le scale e gli ascensori siano mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, ripartendo tra essi la spesa per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Rimane il problema del coinvolgimento o meno degli appartamenti del piano terra nelle spese di manutenzione dell’ascensore. La Cassazione, con sentenza del 30 aprile 2015, n. 8823, precisa che il proprietario di unità immobiliari site al piano terreno è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale e/o degli ascensori limitatamente a quella parte di oneri che viene ripartita ai sensi dell’art. 1124 in ragione del valore delle singole unità immobiliari, mentre non è tenuto a concorrere per quella parte di spesa ripartita in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo. In sostanza al momento della creazione della tabella di ripartizione, per l’appartamento del piano terra si dovrà tener conto esclusivamente della quota di proprietà (incidente il 50% sul metodo di calcolo), mentre non verrà considerata la quota piano.
Va da sè che qualora sia possibile accedere dal piano terreno a scantinati, garage o soffitte, si dovrà considerare anche la relativa quota piano.
Capobianco Dott. Mattia