Il conduttore di un’unità immobiliare, pur non essendo proprietario, ha diritto di partecipare all’assemblea condominiale ed anche ad esprimere un voto, ma solo per determinati argomenti.
Il riferimento normativo è l’articolo 10 della Legge n° 392 del 27 luglio 1978 che così dispone: “Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.”
Capobianco Dott. Mattia