Le nuove realtà edilizie vedono sempre più spesso installati impianti fotovoltaici, che garantiscono in prima istanza l’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta e per le quote in sovrapproduzione l’accesso a meccanismi di “scambio sul posto” ( specifica forma di autoconsumo che consente l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta ma non direttamente auto consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, con la compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione ).
Una sorta di “salvadanaio” quindi a cui attingere e valido (fino alla legge 116/2014) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007).
L’articolo 25-bis del “Decreto Crescita” prevede però che per gli impianti a fonti rinnovabili che entreranno in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di applicazione per lo scambio sul posto è elevata a 500 kW di fatto escludendo tale sistema per tutti gli impianti “domestici”.
Ma le novità più rilevanti sono contenute nel successivo articolo 26 ove, con decorrenza 1° gennaio 2015, è realizzata una rimodulazione degli incentivi originariamente concessi agli investitori, sui quali sono naturalmente progettati i business plan. Gli operatori con impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, dovranno scegliere, nel termine del 30 novembre 2014, tra una delle seguenti opzioni:
1. allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente;
2. mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa;
3. mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione;
Nell’ottica di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, purtroppo la legislazione sembra andare se non nella direzione contraria quantomeno su un percorso più ostico.
Capobianco Dott. Mattia
Fonti: gse.it – Giuseppe Frascani