La sentenza n.2156 del 14.2.2012-Corte-di-Cassazione stabilisce un’ importante linea guida per chi, in qualità di proprietario, intendesse installare in forma privata un ascensore nella tromba delle scale.
Tale opera risulta oggi possibile anche in assenza di autorizzazione condominiale, alla luce dei diritti garantiti dall’articolo 1102 c.c., secondo cui ciascuno dei partecipanti alla cosa comune può servirsene, purchè non alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, con facoltà di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della stessa.
Nel caso di specie, l’impossibilità fisica di raggiungere da parte dei proprietari dell’ultimo piano la propria abitazione e la mancata autorizzazione all’installazione dell’impianto elevatore, avrebbe comportato la violazione di due principi costituzionali, quello della tutela della salute (art.32) e della funzione sociale della proprietà (art.42).
Tali principi superano anche il disagio arrecato da una riduzione dell’ampiezza della scala, comunque ritenuto dal Giudice subordinato al diritto di cui agli articoli precedenti.
Resta comunque impregiudicata la necessità di garantire la sicurezza statica della nuova struttura e del giroscala (art. 1120 c.c. secondo comma) e di garantire, a chi volesse in futuro utilizzare l’impianto di poterlo fare condividendone le spese sostenute per l’installazione (art. 1121 c.c. terzo comma), come previsto dal punto 3 art.1 della legge 13-1989.
L’abbattimento di barriere architettoniche inoltre non richiede la presenza di uno o più soggetti con disabilità in quel momento residenti nello stabile.
Capobianco Dott. Mattia