La ripartizione delle spese di ripristino dei frontalini dei balconi ha da sempre comportato discussioni all’interno dei condomini.
Anzitutto vanno inquadrati i manufatti a cui facciamo riferimento e cioè i “balconi aggettanti”. Ad essi viene applicata tale denominazione in quanto sporgenti dalla facciata dell’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, con la conseguenza che, non svolgendo una funzione di sostegno nè di copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e di riflesso di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
Partendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione, nella sentenza n.2241 ha ribadito che “in tema di Condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. A sua volta, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi aggettanti, si devono considerare beni comuni a tutti, ex art. 1117 c.c., solo quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole“. Alla luce della pronuncia della Corte è pertanto evidente che le spese di manutenzione dei frontalini e dei sottobalconi sono generalmente a carico del singolo proprietario, salvo particolari caratterizzazioni estetiche.
Ciò però non significa che la diretta responsabilità di spesa comporti anche una libertà su eventuali variazioni estetiche in caso di manutenzione. Nella sentenza infatti si sottolinea come il condomino non sia libero comunque di modificare l’estetica, la simmetria ed il colore della facciata dell’edificio.
Capobianco Dott. Mattia