Riforma Condominio – modifiche Legge 9/2014

maggio 15, 2014 | posted in: Normativa gestione Condominiale | by

La Legge 9/2014 converte il Decreto Legge “Destinazione Italia”, il quale, tra le varie precisa alcuni dubbi interpretativi emersi tra gli operatori del settore in merito alla Legge 220/2012 per la disciplina del Condominio negli edifici.

I punti salienti riguardano i seguenti aspetti:

– attività di formazione degli amministratori di Condominio: un regolamento del Ministero della Giustizia determinerà  i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di Condominio oltre ai criteri, ai contenuti e alle modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica;

– innovazioni / contenimento consumo energetico: dall’art. 1120 vengono eliminate tra le innovazioni che richiedono la maggioranza prevista dal comma 2 art. 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) quelle relative al contenimento del consumo energetico degli edifici, per la cui approvazione sarà sufficiente la maggioranza di agevolata di un terzo del valore dell’edificio oltre alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea. Gli interventi oggetto di delibera dovranno essere individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da tecnico abilitato;

– attribuzioni dell’Amministratore / registro anagrafe condominiale: l’Amministratore è tenuto alla sola raccolta dei dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni e non più delle singole unità immobiliari;

– fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria e le innovazioni: nel caso di interventi il cui pagamento secondo contratto avverrà in stato avanzamento lavori, la raccolta dei fondi non sarà anticipata e propedeutica all’avvio delle opere, ma costituita in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

– infrazioni al regolamento di Condominio: le sanzioni previste in caso di infrazione al regolamento (fino ad € 200, ed in caso di recidiva fino ad € 800), dovranno essere deliberate dall’Assemblea con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1136.

Invitiamo alla lettura del testo della disciplina riformata dalla Legge 220/2012

testo riforma condominio

Capobianco Dott. Mattia

 

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