L’Amministratore del condominio è tenuto a convocare un’assemblea ordinaria ogni anno secondo l’art. 1135 del c.c.
Altresì, ai sensi dell’art. 66 disposizioni di attuazione del c.c., ha la facoltà di convocare assemblee straordinarie allorquando si presenti un problema di rilevante caratura tale da non poter attendere la discussione in assemblea ordinaria (ad esempio la necessità di effettuare lavori straordinari relativamente alla sicurezza dello stabile).
Il suddetto art. 66 disp. att. c.c. prevede inoltre la possibilità da parte di almeno due condomini, che posseggano congiuntamente almeno 166.67 millesimi, di richiedere tramite raccomandata A.R. la convocazione di un’assemblea straordinaria al proprio Amministratore per discutere su temi urgenti (quali problematiche rilevate direttamente dai proprietari).
Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, i detti condomini possono autoconvocare e tenere l’Assemblea.
Peterà Matteo