L’Art. 1134 c.c. disciplina (a seguito della modifica datata 11 dicembre 2012, legge n. 220. ) che “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’Amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. “
Ai sensi dell’art. sopracitato si evidenzia come il condomino non abbia diritto ad alcun rimborso, salvo le spese urgenti.
Si attestano spese necessarie o urgenti tutte quelle che, se non effettuate, potrebbero recare grave pregiudizio della cosa comune.
Non è sufficiente, quindi, che i lavori condominiali siano necessari ed urgenti ma occorre che le opere siano inprorogabili a tal punto che non sia possibile attendere una delibera assembleare senza che vi sia un concreto pericolo di danno.
Peterà Matteo