Gli Amministratori possono confermare che uno degli argomenti spesso più dibattuti durante le assemblee condominiali è sicuramente la modalità di esecuzione delle pulizie delle aree comuni ed il loro costo.
Negli ultimi anni, complice anche la crisi e la conseguente volontà di razionalizzare il monte spese condominiali è ritornato l’uso di non affidare il servizio ad impresa esterna specializzata, ma di organizzare lo stesso attraverso una turnazione tra i residenti.
Se il risparmio è assicurato, non sempre si può affermare lo stesso per la corretta organizzazione degli interventi. Infatti, anche indipendentemente dal numero di abitanti è difficile garantire con costanza che i turni siano rispettati e quindi alle polemiche sui costi si sostituiscono quelle sull’organizzazione.
Può sembrare incredibile, ma anche da un punto di vista giurisprudenziale esiste un precedente in merito e nella fattispecie con la sentenza della Corte di Cassazione 16485 del 2002, che dispone quanto segue : “l’assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere”
Pertanto, seppur nella facoltà dell’Assemblea di determinare l’interruzione del rapporto con una ditta appaltatrice esterna, ciò non implica l’obbligo da parte del residente di procedere in forma diretta o indiretta allo svolgimento del servizio, al quale rimane la facoltà di impugnare in qualsiasi momento la delibera essendo la stessa radicalmente nulla (vedi https://www.puntoservizicasa.com/wordpress/?p=706 ).
Capobianco Dott. Mattia