Buoni lavoro (voucher) e manutenzioni condominiali: alcuni chiarimenti.

A regolamentare il lavoro accessorio con i relativi buoni (o voucher) è il Decreto Legislativo 81/2015 e la circolare INPS 149/2015. Per quanto disposto, va anzitutto compreso se il Condominio possa, tramite l’Amministratore, avvalersi dei buoni lavori per onorare il pagamento di servizi manutentivi svolti da terzi a beneficio delle parti comuni.

La Delegazione Provinciale di INPS, su nostra richiesta, chiarisce che i committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio, possono essere:

– famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori, committenti pubblici.

Nelle categorie indicate il Condominio rientra tra i “soggetti non imprenditori”.

Data la premessa e quindi la possibilità da parte del Condominio di acquistare voucher, si deve stabilire per quali tipologie di attività il buono lavoro sia legittimo. L’assunto fondamentale è che il ricorso ai buoni lavoro è limitato unicamente al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, risultando quindi escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto. Dovrà sussistere quindi un rapporto diretto tra Condominio e lavoratore.

Per ogni prestatore, il committente potrà corrispondere un importo annuo massimo di € 2.000,00 netti (€ 2.500,00 lordi) e ciascun prestatore non potrà percepire annualmente più di € 7.000,00 netti.

Se gli elementi precedentemente analizzati lasciano poco margine interpretativo, rimane ancora da approfondire l’aspetto riguardante le attività condominiali che rivestono carattere di continuità (come ad esempio le pulizie), confinando l’utilizzo dei buoni lavoro solo per interventi a termine o che rivestano carattere di straordinarietà. Va però sottolineato come la normativa, nella descrizione del “lavoro accessorio”, lo identifichi quale attività lavorativa non riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzata da un limite prettamente economico (non distinguendo quindi ambiti di continuità ovvero saltuarietà).

Ciò che spesso viene però sottovalutato è il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro. Durante l’espletamento dei propri compiti, il prestatore è un dipendente del Condominio a tutti gli effetti. Quest’ultimo dovrà quindi preoccuparsi di provvedere alle incombenze del caso, come ad esempio la redazione di un Documento Valutazione Rischi, la messa a disposizione dei Dispositivi di Protezione Individuale e di un kit di pronto soccorso.

contributo Delegazione Provinciale INPS Verona

Capobianco Dott. Mattia

 

 

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