L’Amministratore, nel suo ruolo di Committente nell’ambito dell’affidamento di appalti, deve tenere in considerazione due fattispecie giuridiche importanti: la cosiddetta culpa in eligendo e la culpa in vigilando.
L’Art. 2049 del Codice Civile prevede la responsabilità di padroni e committenti in ordine a possibili danni cagionati a terzi dai loro dipendenti, rimproverando quindi ai datori di lavoro di non aver adempiuto con la dovuta cura alla scelta dei propri collaboratori. Va da se che l’Amministratore nel ventaglio di proposte da sottoporre ai condomini in caso di appalto per lavori straordinari, dovrà aver cura anzitutto di porre in essere tutte le attenzioni affinchè si assicuri alla Proprietà di poter affidare le opere ad imprese qualificate e competenti.
La culpa in vigilando riguarda invece le responsabilità che ricadono su coloro i quali sono chiamati, nel caso dell’appalto, alla vigilanza in fase di esecuzione oggetto del contratto.
La sentenza della Corte di Cassazione del 30 settembre 2014, nr 20557, fornisce utili indicazioni relative ad un caso di specie, considerando anche i ruoli tecnici assunti dai protagonisti della vertenza e che in ragione delle responsabilità dell’Appaltatore precisa anche che “costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato”.
Capobianco Dott. Mattia